Art. 44 — La nota integrativa
[1]La nota integrativa e' un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, nonche' i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Relativamente agli enti ed organismi pubblici la nota integrativa si articola nelle seguenti cinque parti:
- a)criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
- b)analisi delle voci del conto del bilancio;
- c)analisi delle voci dello stato patrimoniale;
- d)analisi delle voci del conto economico;
- e)altre notizie integrative. Le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare:
[2]- gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili; - l'applicazione di norme inderogabili tale da pregiudicare la rappresentazione veritiera e corretta del rendiconto generale, motivandone le ragioni e quantificando l'incidenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria, nonche' sul risultato economico; - l'illustrazione delle risultanze finanziarie complessive; - le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva; - la composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-patrimoniale; - l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione; - la destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; - l'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione; - la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonche' per quelli attivi, la loro classificazione in base al diverso grado di esigibilita' - la composizione delle disponibilita' liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di cassa interno e delle eventuali casse decentrate; - i dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennita' di anzianita' ed eventuali trattamenti di quiescenza, nonche' i dati relativi al personale comunque applicato all'ente; - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
