Art. 31 — Rendiconto generale di gestione
Il rendiconto generale della gestione e' composto dai seguenti documenti:
- a)conto di bilancio, per la dimostrazione delle entrate effettivamente riscosse e delle spese effettivamente pagate nell'esercizio, sulla base delle autorizzazioni di bilancio. Nello stesso conto e' data dimostrazione delle somme ancora da riscuotere;
- b)conto economico, redatto secondo le norme del codice civile;
- c)conto del patrimonio, redatto secondo le norme del codice civile;
- d)relazione generale, con l'illustrazione delle poste dei vari documenti nonche' con l'indicazione della attivita' svolta e dei risultati ottenuti rispetto alle previsioni e agli obiettivi programmati. Il rendiconto generale della gestione e' deliberato dal consiglio nazionale di amministrazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo ed e' trasmesso, entro i dieci giorni successivi alla sua deliberazione, alla Corte dei conti per l'esame.
Testo vigente dal 5 gennaio 1998
