Art. 73 — Bilancio consolidato
Gli enti di cui all'articolo 5, comma 14, redigono un bilancio consolidato in modo che l'informazione sulla realta' economico-finanziaria dell'ente o del gruppo si realizzi mediante l'esposizione del bilancio dei singoli organi o degli enti controllati al netto dei movimenti interni. Il bilancio consolidato e' costituito dai seguenti documenti:
- a)conto di bilancio consolidato strutturato per categorie;
- b)conto economico consolidato;
- c)stato patrimoniale consolidato;
- d)nota integrativa. Al rendiconto consolidato sono allegati:
- a)la situazione amministrativa;
- b)la relazione sulla gestione;
- c)la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita' svolta dall'ente e dagli altri organismi in cui e' articolato l'ente o dai vari enti controllati. Gli enti pubblici che abbiano comunque il controllo di societa' da essi partecipate, anche se solo minoritariamente, sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle societa' stesse da ultimo approvato e depositato. Le modalita' di redazione dei bilanci consolidati, la struttura ed il contenuto degli stessi, nonche' i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali da illustrare nella nota integrativa.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
