Art. 25 — Rendiconto generale

Il processo gestionale e' rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti, contenuti nel rendiconto generale, costituito da:

  • a)conto del bilancio;
  • b)conto economico;
  • c)stato patrimoniale;
  • d)nota integrativa. Al rendiconto generale sono allegati:
  • a)la situazione amministrativa;
  • b)la relazione sulla gestione;
  • c)la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore sottopone al Consiglio direttivo lo schema del rendiconto generale unitamente alla relazione illustrativa, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Tali atti sono, poi, sottoposti, a cura del Direttore, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare a detto schema. Lo schema di rendiconto generale e' deliberato dal Consiglio direttivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio finanziario, ed e' trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dai relativi allegati.

Testo vigente dal 29 febbraio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234~art25 · fonte del testo