Art. 4 — Criteri di valutazione

Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:

  • a)i criteri, parametri e indicatori di attivita' scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
  • b)il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
  • c)le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;
  • d)le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.

Testo vigente dal 6 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-04;95~art4 · fonte del testo