Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
- a)per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
- c)per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- d)per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
- e)per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
- f)per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
- g)per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
- h)per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
- i)per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
- l)per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- m)per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.
Testo vigente dal 16 gennaio 2012
