Art. 4 — Criteri di valutazione
Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4. Con lo stesso decreto puo' essere previsto un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore a dodici. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge.
Testo vigente dal 16 gennaio 2012
