Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • a)per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  • b)per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
  • c)per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  • d)per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
  • e)per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
  • f)per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
  • g)per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
  • h)per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
  • i)per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
  • l)per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
  • m)per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
  • n)per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;
  • o)per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
  • p)per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Testo vigente dal 6 giugno 2016

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-04;95~art1 · fonte del testo