Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali

In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 6 giugno 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-04-04;95~art9 · fonte del testo