Art. 21 — Retribuzione di risultato
[1]Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri ((17 dicembre 2021, n. 2754)), rimangono definiti come segue:
- a)Segretario Generale
[2]100,00 b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale
[3]78,75
- b)Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri((n. 2754 del 2021))
[4]72,90 c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri e ((n. 2754 del 2021))
[5]52,20
- c)Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri((n. 2754 del 2021))
[6]51,70
- d)Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri ((n. 2754 del 2021))
[7]26,00 e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri ((n. 2754 del 2021))
[8]19,00
- e)Capo sezione
[9]11,80
- f)Funzionario addetto agli uffici
[10]9,90 L'Amministrazione comunica all'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico e' informato, con modalita' da definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.
Testo vigente dal 3 giugno 2026
