1. La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega del titolare di farmacia rilasciata alla azienda U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf o Pubblifarm, delegano le aziende U.L.S.S. a trattenere e a versare alle predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-08;371~art14 · fonte del testo