Art. 1 — Disposizioni preliminari
Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
- a)((per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca;))
- b)per Agenzia, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
- c)per universita', tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
- d)per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero;
- d-bis)((per istituzioni AFAM, tutte le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ivi inclusi gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), vigilate dal Ministero.)) L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato e opera ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E' sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. ((Ai sensi dell'articolo 51-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero cura i rapporti con l'Agenzia.)) ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le attivita' dell'Agenzia)) disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate ((con enti pubblici e privati di ricerca,)) anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente. ((L'Agenzia svolge le proprie attivita' anche a livello internazionale e dell'Unione europea, sulla base del riconoscimento da parte degli organismi sovranazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi della formazione superiore e della ricerca e dell'iscrizione nei relativi registri.))
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
