L'Agenzia svolge le seguenti attivita':

  • a)((valuta la qualita' complessiva delle attivita' didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca;))
  • b)((definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro. Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita' interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture.)) Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • c)esercita funzioni di indirizzo ((e coordinamento)) delle attivita' di valutazione demandate ai ((nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca)), ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
  • d)predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione ((...)) procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione ((...)) con modalita' informatiche;
  • e)((anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure,)) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini ((dell'istituzione, fusione)) o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12));
  • g)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12));
  • h)((valuta, anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;))
  • i)svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
  • i-bis)((svolge la valutazione della qualita' della ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;))
  • i-ter)((definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;))
  • i-quater)((definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale.)) Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
  • a)l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
  • b)((la qualita' dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;))
  • c)(( le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.))
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12));
  • e)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12));
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12)); ((Nello svolgimento delle proprie attivita', l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione.)) Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca.

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 2010 al 19 febbraio 2026. 264 parole tolte, 393 parole aggiunte in 16 capoversi.

a) valuta la qualita' tolto: dei processi, i risultati e i prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita' aggiunto: complessiva delle attivita' didattiche, di ricerca e, anche su richiesta del Ministero, di valorizzazione della conoscenza, ivi inclusa la terza missione, delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricercatolto: , anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;aggiunto: ;

b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle tolto: strutture delle universita' aggiunto: universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, tolto: e dei aggiunto: con riferimento ai corsi di studio tolto: universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministrotolto: , prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazioneaggiunto: . Sono fatte salve, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, le competenze dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In particolare, in raccordo con i sistemi di assicurazione della qualita' interni ai singoli soggetti valutati, l'Agenzia si occupa delle attivita' di accreditamento periodico dell'offerta formativa, ispirandosi a principi di autonomia responsabile e proporzionalita' nelle procedure di verifica esterna. L'accreditamento iniziale dei corsi e' limitato alla sola verifica dei requisiti di docenza e di strutture. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) esercita funzioni di indirizzo aggiunto: e coordinamento delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione tolto: interna degli atenei aggiunto: degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive …

d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione tolto: internaaggiunto: ... procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, … e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione tolto: soprattuttoaggiunto: ... con modalita' informatiche;

e) aggiunto: anche su richiesta del Ministro, attenendosi a principi di efficacia e di semplificazione delle procedure, elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di … di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini dell'istituzioneaggiunto: , fusione o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' …

f) tolto: elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12;

g) tolto: valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualita' complessiva del sistema universitario e della ricerca aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12;

h) valutaaggiunto: , anche su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazioneaggiunto: , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

aggiunto: i-bis) svolge la valutazione della qualita' della ricerca delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, sulla base di uno o piu' decreti del Ministro diretti a individuare le linee guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie;

aggiunto: i-ter) definisce, in accordo con il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, i criteri per la creazione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

aggiunto: i-quater) definisce i requisiti per la nomina degli esperti, tra i quali le universita', le istituzioni AFAM e gli enti di ricerca scelgono il Presidente del nucleo di valutazione, fermo restando che ogni esperto non puo' essere nominato in piu' di tre nuclei a livello nazionale. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:

b) la qualita' dei prodotti della ricerca, tolto: valutati principalmente aggiunto: utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l'ammissione ai concorsi universitari, valutati, ove possibile, tramite procedimenti di valutazione tra pari;

c) tolto: l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati; aggiunto: le competenze trasversali e disciplinari acquisite dagli studenti e dalle studentesse e gli sbocchi occupazionali dei laureati.

d) tolto: la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12;

e) tolto: l'efficienza e la sostenibilita' delle strutture e dei processi di governo e di gestione aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12;

f) tolto: la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca. aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12; Nello svolgimento delle tolto: sue attivita' aggiunto: proprie attivita', l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tolto: tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionaleaggiunto: , in applicazione dei principi di trasparenza e semplificazione. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76~art3 · fonte del testo