A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici posti in essere dal Ministero per le attivita' dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. E' assegnato all'Agenzia, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, il personale di ruolo e non di ruolo che, a qualsiasi titolo, presta servizio nelle segreterie tecnico-amministrative dei predetti due Comitati, salvo il diritto del personale di ruolo a permanere nei ruoli del Ministero, previa opzione da esercitare entro 30 giorni dalla data indicata al primo periodo del presente comma e con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza. Sono altresi' assegnate all'Agenzia le risorse strumentali e materiali dei predetti due Comitati. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo e gratuito del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, e spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12)). Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonche' i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attivita', nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal presente regolamento.

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

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Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 2010 al 19 febbraio 2026. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. tolto: Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali connesse ai tempi necessari per l'effettiva costituzione dell'organico, di cui all'articolo 12, comma 3, nella misura occorrente allo svolgimento delle proprie attivita', e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' autorizzata ad avvalersi, nei limiti dell'organico di cui all'Allegato A, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I predetti contratti sono stipulati dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 GENNAIO 2026, N. 12. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76~art14 · fonte del testo