L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, ((indipendenza,)) imparzialita', professionalita', trasparenza ((, efficienza, efficacia, semplificazione)) e pubblicita' degli atti. ((L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca; opera sulla base di un programma almeno annuale predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita', delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.)) L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. ((L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi.)) (( Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro.)) L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro ((...)). Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

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Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 2010 al 19 febbraio 2026. 136 parole tolte, 77 parole aggiunte.

L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, aggiunto: indipendenza, imparzialita', professionalita', trasparenzaaggiunto: , efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicita' degli atti. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita'aggiunto: , delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca tolto: e,aggiunto: ; opera sulla base di un programma almeno annuale tolto: approvato dal Ministro, aggiunto: predisposto in coerenza con le linee di indirizzo del Ministro, che successivamente lo approva; cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita'aggiunto: , delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione tolto: interna degli atenei aggiunto: degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricercatolto: ; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attivita' di ricerca e di innovazione. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste … di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. tolto: L'Agenzia svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, gia' attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati aggiunto: L'attivita' di valutazione dell'Agenzia puo' essere svolta anche nei confronti di istituzioni pubbliche o private di altri Paesi, con oneri a carico degli stessi. Ai fini della valutazione dell'attivita' scientifica e didattica di universita', istituzioni AFAM ed enti di ricerca, l'Agenzia adotta propri regolamenti, sentito il Ministro. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro tolto: anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settoreaggiunto: .... Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76~art2 · fonte del testo