Art. 8 — Comitato consultivo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 284 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:
tolto: a) tre ricercatori appartenenti agli istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti nel settore genetico-sanitario del materiale di moltiplicazione;
tolto: b) tre esperti in materia di vivaismo frutticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;
tolto: c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;
tolto: d) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
tolto: e) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante da frutto nonche' sulle attivita' tecnico-scientifiche di competenza del Ministero. Gli oneri connessi alla partecipazione dei membri alle riunioni del comitato sono a carico degli enti e delle organizzazioni di appartenenza o designati. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti nazionali di chiara fama, appartenenti alle universita' o ad altre istituzioni di ricerca pubbliche o private, per l'approfondimento e la valutazione di tematiche specifiche, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art8 · fonte del testo
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