Art. 7 — Piccoli coltivatori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 25 giugno 2010, n. 124.
Abrogato dal 19 agosto 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1997 al 19 agosto 2010. 44 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono esonerati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento i "piccoli coltivatori", cioe' coloro che producono e vendono materiale oggetto della direttiva che nella totalita' e' destinato come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GIUGNO 2010, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;697~art7 · fonte del testo
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