Art. 9 — Comitato consultivo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 luglio 2011, n. 124.
Abrogato dal 18 agosto 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1997 al 18 agosto 2011. 231 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente regolamento, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali istituisce con proprio decreto il comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione e le piante di ortaggi. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:
tolto: a) tre ricercatori operanti nei settori genetico e sanitario del materiale di moltiplicazione;
tolto: b) tre esperti in materia di vivaismo orticolo designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;
tolto: c) un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;
tolto: d) un rappresentante dell'E. N.S.E.;
tolto: e) tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
tolto: f) tre rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario. Il comitato, di cui al comma 1, dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali lo ritenga necessario. Esso fornisce pareri in merito ai requisiti qualitativi del materiale di moltiplicazione e delle piante di ortaggi nonche' sulle attivita' tecnico-scientifiche di competenza del Ministero. Alle riunioni del comitato, se del caso, possono essere invitati esperti di chiara fama per l'approfondimento e la discussione di tematiche specifiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 124
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-12-21;698~art9 · fonte del testo
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