Art. 14 — Disposizioni transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 11 giugno 2010. 233 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed i Comitati di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ed all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Sono assegnati all'Agenzia, previa ricognizione e valutazione della loro congruita' con le funzioni della medesima, le risorse umane, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e salvo il diritto dei dipendenti a permanere nei ruoli ministeriali, nonche' le risorse materiali e informative, ivi comprese le banche dati, dei comitati soppressi. L'Agenzia porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti comitati, conformandosi ai metodi e alle procedure da essi adottate. Allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i presidenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca fanno parte a titolo consultivo del Consiglio direttivo durante il primo anno di attivita'. Ad essi non si applicano l'elettorato passivo alla carica di Presidente, nonche' le disposizioni relative alle incompatibilita' di cui all'articolo 9, comma 6. Con successivo provvedimento ministeriale saranno determinate le modalita' della valutazione delle attivita' degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-02-21;64~art14 · fonte del testo
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