Art. 17 — Disposizioni transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 72.
Abrogato dal 23 maggio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 2009 al 23 maggio 2014. 35 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-12-03;211~art17 · fonte del testo
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