Art. 9 — Disposizioni transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2008 al 28 marzo 2009. 252 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformita' a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale gia' appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, puo', a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 2009, N. 17
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-19;264~art9 · fonte del testo
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