Art. 10 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 10 luglio 2014, n. 142.
Abrogato dal 21 ottobre 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 2001 al 21 ottobre 2014. 89 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente, sentito il Capo di Gabinetto, ripartisce il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione. Gli incarichi dei soggetti preposti agli uffici di diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei mandati, rispettivamente, del Ministro o dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da essi revocati in qualsiasi momento. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 LUGLIO 2014, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-06;245~art10 · fonte del testo
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