Art. 11 — Comitato consultivo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 11 giugno 2010. 285 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da' pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attivita' e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione. Il Comitato consultivo e' formato da:
tolto: a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
tolto: b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
tolto: c) due componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
tolto: d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
tolto: e) un componente designato dall'Accademia dei Lincei;
tolto: f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
tolto: g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, citta' e autonomie locali;
tolto: h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European research council;
tolto: i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'European university association;
tolto: l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel consiglio direttivo dell'ente, designato dall'ESIB - the National unions of students in Europe;
tolto: m) un componente designato dai dirigenti amministrativi delle universita'. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di universita', o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo ed almeno una donna. Il Comitato consultivo resta in carica cinque anni. Elegge tra i propri componenti un presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-02-21;64~art11 · fonte del testo
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