Art. 9 — Il Consiglio direttivo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 11 giugno 2010. 474 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Consiglio direttivo e' formato da sette componenti, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti disciplinari. Il Consiglio direttivo determina le attivita' e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonche' i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attivita', il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie:
tolto: a) due componenti nell'ambito di due rose indicate rispettivamente dall'European research council e dalla European university association e composte ciascuna di tre persone esterne alle universita' e agli enti di ricerca italiani;
tolto: b) gli altri cinque componenti in una rosa composta da non meno di quindici e non piu' di venti persone indicate, da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalita' di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale. Il Comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite da istituzioni, accademie, societa' scientifiche, da esperti, nonche' da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. Il trattamento economico onnicomprensivo dei componenti del Consiglio direttivo e' pari a quello complessivo di un professore universitario di prima fascia alla classe massima di stipendio, maggiorato di una quota del quaranta per cento. L'ufficio di componente del Consiglio direttivo e' svolto a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, con universita' italiane e straniere, con enti di ricerca, con Ministeri ed autorita' amministrative indipendenti ed altre agenzie governative. I componenti del Consiglio direttivo non possono altresi' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca. Essi possono svolgere attivita' di ricerca a titolo gratuito ed i risultati di tale attivita' non possono formare oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia. I dipendenti di universita' italiane, di enti di ricerca o comunque di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita' e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, non possono essere intestatari di finanziamenti statali di ricerca, ne' far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-02-21;64~art9 · fonte del testo
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