Art. 12 — Collegio dei revisori
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 11 giugno 2010. 94 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attivita' amministrativa e contabile dell'Agenzia. E' nominato con decreto del Ministro ed e' composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e da un membro supplente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Uno dei membri effettivi del Collegio e' designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-02-21;64~art12 · fonte del testo
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