Art. 10 — Il Direttore
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76.
Abrogato dal 11 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2008 al 11 giugno 2010. 244 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il Direttore e' responsabile dell'organizzazione interna e dell'attivita' gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante. Il Direttore, il cui rapporto e' regolato in conformita' all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed e' scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attivita' del sistema delle universita' e della ricerca, nonche' nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio direttivo, di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati. L'incarico del Direttore, conferito mediante la stipula del relativo contratto di lavoro a tempo determinato, ha durata pari a quella del Consiglio direttivo, cessa con la scadenza di quest'ultimo e puo' essere rinnovato. Il rapporto di lavoro del Direttore e' incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo' altresi' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle universita' e negli enti di ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-02-21;64~art10 · fonte del testo
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