[1]- Compensi.

[2]1. Gli Accordi regionali disciplinano le modalita' di erogazione e l'ammontare dei compensi, che sono corrisposti in rapporto al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata, nelle seguenti forme:

  • a)quota capitaria annuale (es.: rispetto livello di spesa programmata);
  • b)quota capitaria per caso trattato (es.: anziani piano assistenziale e schede bisogni);
  • c)a prestazione (es.: prestazioni aggiuntive ulteriori, fornitura dati sanitari);
  • d)a compenso orario (es.: didattica);
  • e)a compenso fisso per obiettivo (es.: verifica qualita');
  • f)rimborso spese (es.: attivazione sistema informativo integrato). 2 Nelle forme integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo' essere prevista la fornitura di personale, locali ed attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui al comma precedente.

[3]3. Anche ai fini della ristrutturazione del compenso al medico, le parti possono concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate sull'assegnazione a gruppi di medici di budget virtuali o reali.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270~art74 · fonte del testo