[1]- Forme associative

[2]1. Al fine di conseguire un piu' elevato livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra cittadino e pediatra di famiglia i pediatri iscritti negli elenchi della pediatria di famiglia possono concordare e realizzare forme di lavoro associativo, secondo le modalita', i principi e le tipologie indicate ai commi successivi e negli Accordi Regionali ed Aziendali.

[3]2. Le forme associative oggetto del presente Accordo sono:

  • a)la pediatria di gruppo;
  • b)la pediatria in associazione;
  • c)la pediatria in rete.

[4]3. Le forme associative sono finalizzate ad erogare:

  • a)prestazioni di tipo diagnostico, preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria;
  • b)assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
  • c)continuita' assistenziale, secondo quanto previsto dalle norme specifiche.

[5]4. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali previsti dagli articoli 48 e 49.

[6]5. All'interno della forma associativa puo' essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con il Direttore del distretto e con la componente rappresentativa della pediatria di libera scelta nell'Ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali: oltre che di rappresentativa organizzativa nei confronti dell'azienda.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art51 · fonte del testo