[1]- Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi.
[2]1. Il medico e' tenuto a svolgere, oltre ai compiti indicati dal precedente articolo 31, compiti anch'essi finalizzati al soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza, remunerati con una quota variabile del compenso, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 31.
[3]2. I compiti di cui al presente articolo sono:
- a)assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G" e "H";
- b)assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. C);
- c)le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
- d)assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, lettera "C2", comma 2;
- e)visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
