DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA PRESSO GLI AMBIENTI DI RICOVERO 1. I Direttori generali di Aziende Ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o piu' presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, previo parere obbligatorio del Comitato consultivo aziendale ex art. 11, su proposta del Direttore sanitario, d'intesa col Dirigente Medico di cui all'art. 38, adottano i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
- a)l'accesso del pediatra di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
- b)il rapporto di collaborazione tra i medici del presidio ospedaliero ed gli specialisti pediatri convenzionati. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il pediatra di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonche' i suggerimenti terapeutici per l'assistenza domiciliare. 2. In ogni caso il pediatra di famiglia nell'interesse del proprio paziente puo' accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
