[1]DI SCELTE E SUE LIMITAZIONE 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unita'. Tale limite puo' essere superato in conseguenza delle deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 comunque in misura non superiore a 880 unita'. 2. I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilita' del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli gia' titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/1978, conservano in deroga al massimale tale possibilita' personale nel limite massimo di 1000 scelte. La quota individuale di cui sopra viene meno nelle ipotesi in cui il pediatra, a causa dell'espletamento di attivita' compatibili, subisca limitazioni al massimale. L'eventuale cessazione di tale attivita' non da' titolo al ripristino della quota individuale. 3. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, e' assegnato un massimale di 100 scelte. 4. Il pediatra puo' volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore al 50% del massimale di cui al 1 comma. Tale massimale non e' modificabile prima di tre anni dalla data di decorrenza dell'autolimitazione e previa verifica delle condizioni di carenza previste dall'art. 19 c.7. 5. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attivita' compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelte e' ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attivita'. 6. Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attivita' compatibili si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. 7. Lo svolgimento di altre attivita' anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 8. Tenuto conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 3 dell'art. 29, e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale. 9. La scelta relativa ai nuovi nati appartenenti a nuclei familiari nell'ambito dei quali il pediatra abbia gia' in cura altro soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale. 10. Le scelte temporanee relative ad assistiti extra-comunitari possono essere riattribuite, alla scadenza, allo stesso pediatra anche in deroga al massimale individuale. 11. Eventuali deroghe al massimale di cui al comma 1 potranno essere autorizzate, con riferimento a singoli pediatri, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, ai sensi del p.5 - comma 3, dell'art. 48 della legge n. 833/78, dalla Regione, su proposta dell'Azienda, sentito il Comitato consultivo ex art. 12.

[2]12. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, ivi compresa la liberta' di scelta del cittadino, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale puo' acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art25 · fonte del testo