PROVVISORI 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, verificata dal Comitato consultivo ex art. 11, la Azienda puo' conferire ad un pediatra scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cessa al momento in cui e' individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 43 con esclusione dell'indennita' forfettaria di variazione demografica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'all. G in tema di zone disagiate, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo l'Azienda puo' assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art24 · fonte del testo