- Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, nei limiti di disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature e dotazioni didattiche che le u niversita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608~art3 · fonte del testo