Art. 7 — Attrezzature
L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettono a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze relative all'attivita' didattica e al servizio.
Testo vigente dal 20 agosto 1988
