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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 171 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I centri di lavorazione di selvaggina in attivita' alla data del 14 settembre 1992, non conformi alle condizioni di riconoscimento previste e che entro il 1 aprile 1993 hanno presentato al Ministero della sanita' apposita istanza sono autorizzati a derogare a taluni requisiti di cui all'allegato I fino al 31 dicembre 1996. Le carni prodotte negli stabilimenti di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente all'interno del territorio nazionale, purche' accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante l'indicazione di provenienza da stabilimento in deroga; tali carni devono riportare il bollo del comune o della unita' sanitaria locale munito della sigla VS (visita sanitaria). Il titolare dello stabilimento di cui al comma 1, ove intenda proseguire l'attivita' oltre il 31 dicembre 1996, deve presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 7, entro il 30 aprile 1996. Il centro di raccolta, che per assicurare la soddisfazione dei requisiti prescritti debba munirsi di un deposito frigorifero, deve essere in possesso dell'autorizzazione prevista per tale deposito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art9 · fonte del testo