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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 329 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il Ministero della sanita' riconosce l'idoneita' dei centri di lavorazione della selvaggina in possesso dei requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Il Ministero della sanita' puo' accordare il riconoscimento ai fini della lavorazione della selvaggina a macelli e laboratori di sezionamento riconosciuti a norma del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche, qualora detti stabilimenti siano attrezzati per la lavorazione della carne di selvaggina e lavorino in condizioni atte a garantire l'osservanza delle norme di igiene di cui al presente regolamento. Qualora vengano constatate carenze sotto il profilo igienico e le misure di cui all'allegato I, capitolo V, punto 5, secondo periodo, si siano rivelate insufficienti a porvi rimedio, il Ministero della sanita', tempestivamente informato, sospende temporaneamente il riconoscimento; se il conduttore o il gestore del centro di lavorazione non pone rimedio alle carenze constatate entro il termine fissato dal Ministero stesso, quest'ultimo revoca il riconoscimento. Il Ministero della sanita' tiene conto, con riguardo al comma 4, delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'art. 12. Il Ministero della sanita' informa gli altri Stati membri e la Commissione europea della sospensione e della revoca del riconoscimento di cui al comma 4. Le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art7 · fonte del testo