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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I centri di lavorazione di selvaggina che non soddisfano le disposizioni contenute nell'allegato I, capitolo I, e che beneficiano delle deroghe previste all'art. 9 non possono essere riconosciuti conformemente all'art. 7; i prodotti provenienti da tali stabilimenti non possono essere provvisti del bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, ne' essere oggetto di scambi. I capi interi di selvaggina che non soddisfano i requisiti dell'art. 3 non possono essere oggetto di scambi, ne' essere importati. Le frattaglie di selvaggina dichiarate idonee al consumo umano sono oggetto di scambi soltanto dopo aver subito una lavorazione appropriata, conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art6 · fonte del testo