Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 216 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero della sanita' raccoglie e utilizza i dati, risultanti dalle ispezioni post-mortem effettuate dal veterinario ufficiale, relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo. Qualora venga diagnosticata una malattia trasmissibile all'uomo, il veterinario ufficiale comunica immediatamente i risultati del caso specifico all'autorita' veterinaria cui compete il controllo del territorio di caccia originario della selvaggina in questione e al Ministero della sanita', che li comunica alla Commissione europea secondo le modalita' stabilite in sede comunitaria. Le regioni e le province autonome provvedono affinche' nei territori di caccia venga effettuata periodicamente un'indagine sullo stato sanitario della selvaggina. I risultati delle indagini di cui al comma 3, qualora evidenzino malattie trasmissibili all'uomo o agli animali o la presenza di residui superiori ai livelli ammessi, sono comunicati al Ministero della sanita' che li raccoglie per ogni eventuale utilizzazione. Nelle ipotesi di cui al comma 4 i risultati sono immediatamente comunicati all'autorita' cui compete la sorveglianza del territorio di caccia. In base alla situazione epizootica, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale competente sottopone la selvaggina ad esami specifici per individuare la presenza delle malattie per le quali e' prevista la comunicazione alla Commissione europea; l'accertamento di una di tali malattie dovra' essere notificata al Ministero della sanita' che ne inviera' comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art10 · fonte del testo
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