Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 342 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono oggetto di scambi soltanto:
tolto: a) i capi di selvaggina interi scuoiati ed eviscerati che soddisfano i requisiti previsti per essi nell'art. 3 o le carni fresche di selvaggina;
tolto: b) i capi interi di selvaggina di piccola taglia non scuoiati, non spennati, non eviscerati, non congelati o surgelati e identificati, purche' siano manipolati e depositati separatamente rispetto alle carni fresche, alle carni di volatili e alle carni di selvaggina scuoiata o spennata;
tolto: c) i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati che soddisfano le condizioni di cui al comma 2. Sono oggetto di scambi soltanto i capi interi di selvaggina di grossa taglia non scuoiati:
tolto: a) che soddisfano i requisiti dell'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, lettera c) e lettera d), punto 1;
tolto: b) le cui viscere sono state sottoposte ad una ispezione post-mortem in un centro di lavorazione della selvaggina o nello stabilimento di cui all'art. 7, comma 3;
tolto: c) che sono accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello elaborato in sede comunitaria la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avviene a cura del Ministero della sanita';
tolto: d) che sono stati sottoposti ad una temperatura compresa tra:
tolto: 1) tra XX1 e +7 ›C e mantenuti a tale temperatura durante il trasporto fino ad un centro di lavorazione entro un termine massimo di sette giorni a decorrere dall'ispezione post-mortem di cui alla lettera b);
tolto: 2) tra XX1 e +1 ›C, ed essere mantenuti a tale temperatura durante il trasporto fino ad un centro di lavorazione entro un termine massimo di quindici giorni a decorrere dall'ispezione post-mortem di cui alla lettera b). Le carni provenienti dai capi interi di cui al comma 1, lettera c), possono portare il bollo sanitario previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a), solo se sono state sottoposte, dopo lo scuoiamento nel centro di lavorazione di destinazione o nello stabilimento di cui all'art. 7, comma 3, ad un'ispezione post-mortem conformemente all'allegato I, capitolo V, e dichiarate dal veterinario ufficiale idonee al consumo umano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art5 · fonte del testo
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