Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1996 al 24 novembre 2007. 1298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 28 capoversi.
tolto: Le carni di selvaggina devono:
tolto: a) provenire da selvaggina che:
tolto: 1) sia stata uccisa in un territorio di caccia e con i mezzi autorizzati dalla vigente normativa che disciplina la caccia;
tolto: 2) non sia stata cacciata in una zona soggetta a restrizioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e loro successive modifiche oppure da un territorio di caccia sottoposto a restrizioni in applicazione degli articoli 10 e 11 del presente regolamento;
tolto: 3) sia stata preparata, appena uccisa, conformemente all'allegato I, capitolo III, e trasportata, entro un termine massimo di dodici ore, in un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) oppure in un centro di raccolta per essere portata alle temperature previste nell'allegato I, capitolo III, e poi condotta verso un centro di lavorazione quale previsto alla lettera b) entro un termine di dodici ore; il Ministero della sanita' puo' fissare con proprio decreto un termine entro il quale deve essere effettuato il trasporto da un centro di raccolta a un centro di lavorazione situati in zone geograficamente lontane tra loro tenendo conto delle condizioni climatiche; tale termine deve comunque consentire al veterinario ufficiale del centro di lavorazione di effettuare in condizioni soddisfacenti l'ispezione post-mortem di cui all'allegato I, capitolo V;
tolto: b) essere ottenute:
tolto: 1) in un centro di lavorazione della selvaggina che soddisfi le condizioni generali indicate nell'allegato I, capitoli I e II, e che sia riconosciuto conformemente all'art. 7;
tolto: 2) se si tratta di selvaggina di grossa taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, o, se si tratta di selvaggina di piccola taglia, anche in uno stabilimento riconosciuto conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, purche' gli stabilimenti siano stati riconosciuti in conformita' all'art. 7, comma 3; l'operazione di scuoiatura dei capi di selvaggina deve avvenire in locali separati o in tempi diversi rispetto alla macellazione delle specie di cui ai citati decreti e siano adottate misure idonee a distinguere le carni di selvaggina da quelle delle altre specie;
tolto: c) provenire da animali uccisi che il veterinario ufficiale abbia sottoposto ad esame visivo:
tolto: 1) per rilevare eventuali anomalie; a tal fine il veterinario ufficiale puo' avvalersi, per la sua diagnosi, di ogni informazione fornita dal cacciatore sul comportamento dell'animale prima dell'abbattimento, eventualmente sulla base di un modello di dichiarazione predisposto con provvedimento del Ministero della sanita', di intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
tolto: 2) per verificare che la morte non sia dovuta a cause diverse dalla caccia;
tolto: d) provenire da capi interi di selvaggina:
tolto: 1) che siano stati manipolati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' all'allegato I, capitoli III e IV;
tolto: 2) che siano stati sottoposti, in conformita' dell'allegato I, capitolo V, ad un'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale che puo' avvalersi di ausiliari, sotto il suo controllo e responsabilita', limitatamente alle operazioni di pura manualita';
tolto: 3) che non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche, sopraggiunte a causa dell'abbattimento, o di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carni inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
tolto: 4) dei quali, se si tratta di capi interi di selvaggina di piccola taglia che non e' stata eviscerata immediatamente dopo l'uccisione conformemente all'allegato I, capitolo V, punto 1, un campione rappresentativo della stessa provenienza sia stato sottoposto dal veterinario ufficiale ad ispezione sanitaria. Se constata la presenza di una malattia trasmissibile all'uomo o difetti quali quelli previsti all'allegato I, capitolo V, punto 4, il veterinario ufficiale deve estendere il controllo ed, in funzione del risultato, escludere l'intero lotto dal consumo umano oppure procedere all'ispezione di ogni singola carcassa. Il veterinario ufficiale provvede affiche' le carni di selvaggina siano escluse dal consumo umano se:
tolto: a) constata che presentino difetti quali quelli elencati nell'allegato I, capitolo V, punto 3, lettera e), o se si trovano nelle condizioni indicate al punto 4 dello stesso capitolo;
tolto: b) i controlli di cui al comma 1, lettera d), punti 2), 3) e 4) hanno permesso di diagnosticare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo;
tolto: c) provengono da animali che hanno ingerito sostanze che possono rendere le carni pericolose o nocive per la salute dell'uomo;
tolto: d) sono state trattate con radiazioni ionizzanti, con raggi ultravioletti, con sostanze che possono influire sulle loro caratteristiche organolettiche o con coloranti. Le carni di cinghiali o di altre specie sensibili all'infestazione da trichinella devono essere sottoposte ad un esame con il metodo della digestione, conformemente all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modifiche, o ad un esame trichinelloscopico con analisi microscopica di campioni multipli di ciascun animale prelevati almeno dai muscoli masseteri e dal diaframma, dalla muscolatura dell'avambraccio, dai muscoli intercostali e dalla lingua. Le carni di selvaggina dichiarate idonee al consumo umano devono:
tolto: a) essere munite del bollo sanitario in conformita' all'allegato I, capitolo VII; alle carni di selvaggina di piccola taglia si applicano le norme relative alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
tolto: b) essere conservate conformemente all'allegato I, capitolo X, dopo l'ispezione post-mortem effettuata in condizioni igieniche soddisfacenti, presso centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'art. 7, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, e loro successive modifiche;
tolto: c) essere accompagnate durante il trasporto da:
tolto: 1) un documento d'accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale conformemente a quanto previsto per le carni disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, fermo restando che tale documento dovra' contenere per le carni congelate, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo VII, punto 2, la chiara menzione del mese e dell'anno di congelamento ed un numero di codice che permetta di individuare il veterinario ufficiale; il documento di accompagnamento commerciale deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato all'autorita' competente su sua richiesta;
tolto: 2) un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato II, quando si tratti di carni provenienti da un centro di lavorazione della selvaggina situato in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito in mezzo sigillato, attraverso un Paese terzo;
tolto: d) essere trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente all'allegato I, capitolo XI;
tolto: e) ove si tratti di parti di carcasse o di carni di selvaggina di piccola taglia da penna disossate, essere inoltre ottenute, in stabilimenti all'uopo riconosciuti ai sensi dell'art. 7, in condizioni simili a quelle previste dall'art. 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;
tolto: f) essere etichettate, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, indicando la denominazione della specie animale. Le carni di selvaggina di grossa taglia possono essere ottenute anche negli impianti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; in questi casi ad esse si applicano le disposizioni previste per le carni ottenute in tali impianti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-17;607~art3 · fonte del testo
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