Art. 2 — Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate

Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste. Le prove e le analisi comparative di cui al comma 1 riguardano il controllo a posteriori dei campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate, immessi sul mercato a norma delle relative disposizioni nazionali e comunitarie, sia di carattere obbligatorio che facoltativo, e possono includere:

  • a)sementi e tuberi-seme di patate raccolti in Paesi terzi;
  • b)sementi e tuberi-seme di patate adatti all'agricoltura biologica;
  • c)sementi e tuberi-seme di patate commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

Testo vigente dal 3 febbraio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331~art2 · fonte del testo