2. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'. Art. 18-ter. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art6 · fonte del testo