Art. 23 — Riconoscimento dell'acquirente
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 31 maggio 2003. 193 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato fac-simile 7 corredata dal certificato di iscizione alla camera di commercio. La firma del legale rappresentante o del titolare dell'impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attivita'. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattiero-caseario procedono alla revoca del riconoscimento. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art23 · fonte del testo
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