Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1994 al 31 maggio 2003. 485 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il produttore che consegna a piu' acquirenti deve rilasciare ai medesimi all'inizio del periodo, una dichiarazione, sottoscritta con firma autenticata a norma delle vigenti disposizioni, nella quale viene specificato il quantitativo di riferimento di cui il produttore e' titolare e la quantita' che intende consegnare a ciascun acquirente. Qualora nel corso del periodo il produttore intenda modificare il numero degli acquirenti e' tenuto a rilasciare agli stessi una dichiarazione, con firma autenticata, da cui risulti il quantitativo che intende consegnare a ciascuno di essi. Tale dichiarazione non puo' comunque comportare una riduzione delle quantita' indicate con la dichiarazione di cui al comma 1 gia' consegnate dal produttore all'acquirente stesso. Il limite di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui il produttore intenda modificare le porzioni di quota a ciascun acquirente nel corso del periodo. Ciascun acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare per le consegne effettuate dal produttore quando le medesime oltrepassano la parte di quota riservatagli dal produttore con la dichiarazione di cui ai precedenti commi. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un 'apposita dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, dalla quale risulti:

tolto: a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, del precedente o dei precedenti acquirenti;

tolto: b) il periodo di consegna relativo a ciascun acquirente nonche' il quantitativo consegnato ed il relativo tenore di materia grassa;

tolto: c) il proprio quantitativo di riferimento cosi' come risulta dai bollettini di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 468/1992. L'acquirente provvede a trattenere il prelievo supplementare qualora, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 6, rilevi che il produttore ha oltrepassato la quota assegnata al medesimo. Le dichiarazioni di cui al presente articolo debbono essere inviate dai produttori anche alla regione ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA. I produttori associati devono inoltre inviare le dichiarazioni sopraindicate alle associazioni di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima. Le regioni provvedono ad informatizzare i dati in loro possesso al fine di poter, in sede di controllo, individuare i produttori che hanno effettuato consegne a piu' acquirenti. Qualora nel corso dei controlli emerga che il produttore ha omesso le dichiarazioni prescritte dal presente articolo, la quota del produttore viene ridotta del 20 per cento e tale quantitativo confluisce nella riserva regionale con effetto dal periodo successivo all'accertamento del fatto. La regione provvede a darne comunicazione all'AIMA per la compilazione dei bollettini e procede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore, con le modalita' previste nell'art. 7 della legge n. 468/1992. Il versamento del prelievo deve essere effettuato nella contabilita' speciale indicata nell'art. 9, comma 3, della legge n. 468/1992. Il prelievo deve essere comunque applicato a cura dell'acquirente secondo le modalita' previste dal regolamento CEE n. 3950/1992.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art9 · fonte del testo