Art. 22 — Sistema informatizzato
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Provvedimento abrogato dal d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla l. 30 maggio 2003, n. 119.
Abrogato dal 31 maggio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1993 al 31 maggio 2003. 277 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Allo scopo di consentire un efficace esercizio delle attivita' amministrative connesse al regime delle quote latte, l'AIMA cura la realizzazione di un apposito sistema informatizzato. Tale sistema deve perseguire i seguenti obiettivi:
tolto: a) consentire un ottimale esercizio dell'attivita' di coordinamento da parte dell'AIMA e delle funzioni di controllo da parte delle regioni;
tolto: b) permettere, ove del caso, la corretta effettuazione della compensazione nazionale prevista dall'art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992;
tolto: c) realizzare un organico collegamento con l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6- bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48. Per conseguire le finalita' sopraindicate, il sistema informatizzato centrale ed i sistemi infomatizzati delle regioni riguardanti le quote latte devono essere collegati ed omogenei. Analogo collegamento deve essere posto in essere fra il sistema centrale delle quote latte ed i sistemi informatici che venissero realizzati dalle associazioni di produttori a loro cura e spese. L'insieme dei sistemi, centrali e regionali, deve consentire il flusso delle informazioni previste dalla normativa sulle quote latte ed ogni utile scambio di elementi fra i diversi poli interessati. Per quanto concerne in particolare il collegamento fra il sistema centrale delle quote e l'anagrafe della produzione lattiero-casearia, le soluzioni tecniche adottate devono garantire la possibilita' di effettuare tutte le funzioni concernenti il regime delle quote operando da ambedue i poli collegati, in modo da poter demandare all'UNALAT, ove ne sussista l'opportunita', la realizzazione delle attivita' in questione. Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi 3, 4 e 5, l'AIMA stipula, senza alcun costo per l'Azienda, apposite convenzioni con le regioni e con le associazioni di produttori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-23;569~art22 · fonte del testo
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