E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1› gennaio 1988. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale nelle seguenti misure: Livelli 1›.......................... 450.000 2›.......................... 525.000 3›.......................... 700.000 4›.......................... 770.000 5›.......................... 810.000 6›.......................... 1.000.000 7›.......................... 1.200.000 8›.......................... 1.400.000 9›.......................... 1.500.000 10›.......................... 1.600.000 La predetta indennita', nonche' i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore. Ove le indennita' di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo stesso titolo, la differenza sara' corrisposta mediante assegno personale. Restano comunque in vigore le indennita' di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed altre indennita' similari. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennita' per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568~art29 · fonte del testo