Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati: Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio Dal 1› gennaio 1986 1987 1988 Livello (compreso quello (compresi quelli dell'anno 1986) degli anni 1986 e 1987) I..... 150.000 325.000 500.000 II..... 240.000 520.000 800.000 III.... 270.000 585.000 900.000 IV..... 390.000 845.000 1.300.000 V..... 420.000 910.000 1.400.000 VI..... 450.000 975.000 1.500.000 VII.... 630.000 1.365.000 2.100.000 VIII.... 810.000 1.755.000 2.700.000 Pertanto, a decorrere dal 1› gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono cosi' modificati: Livello I: L. 3.800.000; Livello II: L. 4.400.000; Livello III: L. 4.800.000; Livello IV: L. 5.800.000; Livello V: L. 6.500.000; Livello VI: L. 7.200.000; Livello VII: L. 8.500.000; Livello VIII: L. 10.400.000. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e' fissato in L. 13.900.000. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche e' fissato, rispettivamente, in L. 13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1› gennaio 1988. Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale e' determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi e/o scatti di anzianita' nella qualifica di provenienza. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come sopra determinato, e' attribuita, in ragione d'anno, una indennita' pari rispettivamente a lire ottocentomila, tremilioni e quattro milioni annue. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo, capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia, dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi sanitari ausiliari e' inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali sono ascritti alla settima qualifica funzionale. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere dal 1› gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al 31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L. 943.500 dal 1› gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1› gennaio 1987, compreso l'aumento relativo all'anno 1986, ed in L. 3.145.000 dal 1› gennaio 1988, ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987. Per il periodo dal 1› gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati (compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163), e' attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L. 2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento nel periodo dal 1› gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per cento dal 1› gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi all'anno 1986. Dal 1› novembre 1987 per il predetto personale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime disposizioni stabilito. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e' attribuito l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello stesso comma previsti. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1› gennaio 1986 e dal 1› gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

Testo vigente dal 11 febbraio 1988

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;567~art20 · fonte del testo