Il fondo annuo di incentivazione sara' costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformita' alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonche' da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi. L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttivita'. Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura delle seguenti spese:
- a)concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;
- b)compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attivita';
- c)spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attivita' di ricerca in sedi disagiate. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Testo vigente dal 11 febbraio 1988
