L'art. 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Fondo di riserva delle lotterie nazionali', al quale affluiscono:

  • a)la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d);
  • b)l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21. 2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione. 3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il comitato generale per i giochi".

Testo vigente dal 9 gennaio 1989

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-12-16;562~art13 · fonte del testo