Il primo comma dell'art. 12 e' sostituito dal seguente: "Il ricavo della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali e' versato, al netto dell'aggio, dai magazzini e dai concessionari su apposito conto corrente postale intestato all'ispettorato compartimentale. Per le procedure relative alle modalita' dei versamenti e le conseguenti contabilizzazioni valgono in quanto applicabili le disposizioni in vigore per i tabacchi lavorati. La rendicontazione giudiziale e amministrativa viene resa dal capo dell'ispettorato compartimentale". Al terzo comma dello stesso articolo le parole "le intendenze di finanza" sono sostituite dalle parole "gli ispettorati compartimentali".
Testo vigente dal 9 gennaio 1989
